Attentato sventato contro IBM: si va in tribunale
Berna, 09.05.2011 – Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) promuove l’accusa contro due cittadini italiani e uno svizzero residente in Italia, i quali hanno presumibilmente preparato un attentato contro il centro di ricerca sulle nanotecnologie di IBM a Rüschlikon. L’atto d’accusa è stato trasmesso al Tribunale penale federale a Bellinzona il 6 maggio 2011.
Il 15 aprile 2010, tre persone sono state fermate nell’ambito di un controllo stradale nelle vicinanze del passo dell’Albis (ZH). Nell’automobile sono stati rinvenuti e quindi sequestrati esplosivi e altri oggetti che possono servire a perpetrare un attentato. Gli oggetti si trovavano nel baule e in prossimità del sedile del passeggero. La passeggera portava su di sé, tra gli altri, due cariche di esplosivo per un peso complessivo di 476 grammi. Vi erano, quindi, tutte le componenti necessarie per assemblare un cosiddetto dispositivo esplosivo ed incendiario non convenzionale (DEINC). Inoltre, nell’automobile sono state scoperte 31 lettere di rivendicazione manoscritta e in lingua tedesca, nella quale il gruppo ,ELF SWITZERLAND EARTH LIBERATION FRONT” rivendicava un attentato con esplosivo contro il centro di ricerca sulle nanotecnologie di IBM a Rüschlikon in costruzione.
L’inchiesta condotta dal MPC unitamente alla Polizia giudiziaria federale (PGF) ha permesso di rilevare che le tre persone, provenienti da Bergamo, sono entrate separatamente in Svizzera il 14 e il 15 aprile 2010. Presumibilmente, l’esplosivo è stato introdotto illegalmente dalla frontiera nei pressi di Brissago. Con un’automobile a noleggio sono poi recati in tre dal Ticino verso l’area di Zurigo. A circa tre chilometri dall’obiettivo dell’attentato menzionato nella lettera di rivendicazione sono stati fermati e arrestati. Da allora le tre persone sono in carcere preventivo.
L’accusa è di atti preparatori punibili di un incendio intenzionale (art. 260bis cpv. 1 e 3 in comb. disp. con l’art. 221 cpv. 1 del codice penale svizzero; CP), occultamento e trasporto di materie esplosive (art. 226 cpv. 2 CP) e commercio non autorizzato (importazione) con esplosivi (art. 37 n. 1 in comb. disp. con l’art. 4 della legge federale sugli esplosivi e art. 31 cpv. 1 dell’ordinanza sugli esplosivi; LEspl e OEspl). Gli imputati sono presunti innocenti fino al giudizio. Trasmesso l’atto d’accusa, il Tribunale penale federale di Bellinzona è competente per informare i media.